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A.S.D. CIRCOLO NAUTICO TORRES

REGOLAMENTO DELLA BASE NAUTICA

Approvato dal Consiglio Direttivo il 27 febbraio 2024

 


Articolo 1

Costituzione della Base

1. E' istituita presso il porto Mannu di Stintino, nello specchio acqueo e negli spazi a terra ottenuti in concessione demaniale, la Base Nautica dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres.

2. I pontili e le attrezzature installate nella base sono di esclusiva proprietà dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres.

3. L’utilizzo e la frequenza della base sono riservate esclusivamente ai Soci e ai loro familiari ed eventuali ospiti, che dovranno essere accompagnati da Soci.

Sono considerati ospiti, a norma dell'art. 6 dello Statuto Sociale, i soci di altri Circoli Nautici riconosciuti dalla F.I.V. e coloro che, presentati da un socio, desiderano frequentare temporaneamente L'Associazione e la sua base nautica.

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Articolo 2

Posti barca

1. I posti barca disposti presso i pontili della base sono convenzionalmente suddivisi in categorie in base alle loro dimensioni. La categoria di un posto

barca può essere modificata dal Consiglio Direttivo compatibilmente con lo spazio disponibile e con le esigenze di manovra.

2. I posti barca sono assegnati in uso temporaneo, con le limitazioni stabilite dall'Autorità Marittima e le modalità contenute negli articoli successivi, esclusivamente ai Soci Sostenitori proprietari di imbarcazioni o natanti da diporto che ne abbiano fatto richiesta per iscritto con l'indicazione delle caratteristiche dell'imbarcazione posseduta.

3. Per l'assegnazione e il mantenimento del posto barca sarà tenuto conto dell'effettiva partecipazione del socio alla vita e all'attività dell'Associazione,

nonché del fattivo contributo al raggiungimento degli scopi e finalità di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale. A tal fine, alla richiesta di assegnazione del

posto barca, sarà allegata una scheda contenente le informazioni sull'attività sociale svolta (curriculum associativo). A parità di requisiti si terrà conto

dell'anzianità di iscrizione all'Associazione e della data di presentazione della domanda. Per le assegnazioni avranno inoltre priorità le richieste di cambio di categoria dei Soci già assegnatari di posto barca.

4. Ad ogni Socio non può essere assegnato più di un posto barca.

5. Non possono essere assegnati posti barca a Soci che abbiano la barca in comproprietà con non soci o che siano soltanto usufruttuari, affittuari o

comodatari dell'unità da diporto, o qualora quest'ultima risulti di proprietà di società di comodo, fatta eccezione per le società di leasing.

6. Il posto barca può essere utilizzato dai familiari del Socio assegnatario, coniuge e figli, purché anch'essi soci.

7. L'uso del posto barca potrà protrarsi fino a quando l'utente conserverà la qualità di Socio e per la durata della concessione demaniale comunque rinnovata.

8. L'uso del posto barca non puo mai essere trasferito dal Socio a terzi a nessun titolo, nemmeno temporaneamente.

9. In caso di decesso del socio assegnatario del posto barca, lo stesso sarà assegnato, a richiesta, al familiare erede dell'imbarcazione, purché anch'esso Socio, che assumerà contestualmente le quote e i contributi associativi (Art. 9 comma 2 dello Statuto). Il Socio erede che subentra non dovrà corrispondere le quote di ammissione a socio ordinario e successivamente a sostenitore, ma solo la quota sociale annuale e le quote ormeggio trimestrali. Qualora nessuno degli eredi voglia subentrare nell'uso del posto barca, essi sono tenuti, in solido, a rimuovere l'imbarcazione dalla base nautica, versando, nelle more, la tariffa per il transito non convenzionato.

10. Il Socio che vende, affitta o cede in uso anche gratuito la propria imbarcazione a terzi è tenuto, a norma dell'Art. 29 comma 4 dello Statuto Sociale, a darne avviso al Consiglio Direttivo, comunicando per iscritto le generalità del beneficiario. L'imbarcazione sarà pertanto considerata in temporaneo transito e saranno addebitate a quest'ultimo o, in difetto, al Socio le tariffe previste per l'utenza non convenzionata.

11. Le imbarcazioni dei Soci assegnatari e non assegnatari non possono costituire sede di attività commerciale o professionale (pesca, turismo, noleggio, scuola di vela non gestita dal CNT, corsi per patenti nautiche, etc.) e non è consentito lo svolgimento di tali attività tramite la Base Nautica. Le imbarcazioni che svolgono stagionalmente tali attività, anche se di soci, potranno essere ormeggiate solo temporaneamente nel periodo invernale in regime di utenza non convenzionata.

12. Il Socio assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria gli eventuali periodi nei quali non intende usufruire del posto barca; in tali periodi, a cura della Direzione della Base, il posto potrà essere utilizzato da Soci non assegnatari, dietro versamento delle quote ormeggio per i Soci non assegnatari, o all'utenza non convenzionata dietro pagamento di una tariffa giornaliera di ormeggio. Le somme così introitate andranno a beneficio delle spese di gestione della Base Nautica e dell'attività sociale.

 

Articolo 3

Quote e tariffe di ormeggio

1. Le quote di ormeggio dei Soci, assegnatari e non, sono agli effetti statutari "contributi sociali" e sono stabilite dall'Assemblea dei Soci, ed eventualmente aggiornate in sede di approvazione del bilancio, con criterio proporzionale alla superficie di ingombro dell'imbarcazione ormeggiata, purché non inferiore alla superficie minima prevista per la categoria del posto barca occupato.

2. Il ricavato delle quote è destinato a coprire il costo della concessione demaniale e delle spese di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti, oltre che a finanziare l'attività dell'Associazione. Per importanti interventi di manutenzione straordinaria, l'Assemblea potrà decidere se impiegare le riserve a bilancio, o richiedere ai Soci un contributo extra.

3. Le quote di ormeggio dei Soci assegnatari devono esser versate trimestralmente. Le quote di ormeggio temporaneo dei Soci non assegnatari,

differenziate anche a seconda del periodo estivo o invernale, verranno richieste periodicamente dalla segreteria in base alla durata dell'ormeggio.

4. I Soci assegnatari, al momento dell'assegnazione, dovranno versare anche una quota di assegnazione, determinata in base alle dimensioni dell'imbarcazione. Tale contributo sociale, destinato a ricostituire i fondi per le manutenzioni straordinarie della base, è a fondo perduto e non potrà in alcun caso essere restituito, ai sensi dell' art.8 c.2 del D.Lgs. n. 36/2021.

5. Il mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta per i titoli di cui sopra, entro i termini massimi stabiliti dal Consiglio Direttivo, comporterà la perdita dell'assegnazione e la cessazione quale Socio per morosità, secondo quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto.

6. Le tariffe di ormeggio dell'utenza non convenzionata, comprensive di IVA e soggette alla normativa fiscale, sono stabilite dal Consiglio Direttivo anno per anno e per i vari periodi (estivo ed invernale) con criterio proporzionale alle dimensioni di ingombro dell'imbarcazione e verranno richieste dalla segreteria in base al periodo di ormeggio commisurato in giorni e/o mesi.

7. Ai fini della determinazione di quote ormeggio e tariffe, la superficie di ingombro dell'imbarcazione, arrotondata al m2 intero, è uguale al prodotto della lunghezza fuori tutto dello scafo per la larghezza massima. Sono escluse dalla lunghezza f.t. le sporgenze non strutturali: a poppa entro 0,50 m, a prua entro 1,00 m. L'eventuale eccedenza oltre tali esclusioni si aggiunge alla lunghezza. Le dimensioni saranno ricavate dalla scheda tecnica del cantiere costruttore o, in caso di dubbio, rilevate direttamente a bordo. Le dimensioni di stazza riportate nelle vecchie licenze di navigazione non sono invece attendibili perché rilevate all'interno dello scafo.

 

Articolo 4

Cambio di posto barca o inutilizzo dello stesso

1. Il Socio, già assegnatario di posto barca, che intenda sostituire la stessa con una di maggiori o minori dimensioni, dovrà inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, chiedendo eventualmente il cambio di categoria e comunicando le caratteristiche e le dimensioni di ingombro della nuova imbarcazione.

2. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda, in funzione della disponibilità presso la Base di ormeggi della categoria richiesta, assegnerà un nuovo posto barca e il Socio dovrà versare, nel caso di passaggio a maggiori dimensioni, l'eventuale differenza rispetto alla quota di assegnazione già versata. Nel caso invece di passaggio a dimensioni inferiori, in analogia con quanto previsto all'art. 3 comma 4, non è previsto alcun rimborso.

3. Nel caso non vi fosse la possibilità di assegnare un nuovo posto barca di adeguata categoria, il Socio potrà, sussistendone la disponibilità e su indicazione della segreteria, ormeggiarsi in via provvisoria in ormeggi di altri Soci assegnatari momentaneamente assenti, provvedendo personalmente ai necessari spostamenti; se questa via non fosse percorribile, il Socio dovrà inevitabilmente trovare ormeggio al di fuori della Base Nautica, in attesa di assegnazione di un nuovo posto barca.

4. In caso di vendita o di assenza prolungata dell'imbarcazione, il Socio che non intenda rinunciare al posto a suo tempo assegnato, avrà un termine massimo di due anni per il riutilizzo e sarà comunque tenuto al regolare versamento delle quote ormeggio. Trascorso tale termine il Consiglio Direttivo considererà il posto disponibile per altra assegnazione.

 

 Articolo 5

Ubicazione degli ormeggi e responsabilità

1. L'ubicazione dei posti assegnati sarà indicata dal Consiglio Direttivo che adotterà criteri di uso razionale della Base. Le assegnazioni saranno

insindacabili. L'assegnazione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'imbarcazione da parte dell'Associazione. Essa resta nella piena disponibilità e affidamento del proprietario assegnatario. L'Associazione non risponde di danni, furti, perdite o di qualsiasi diminuzione del valore delle unità ormeggiate nei posti barca assegnati ai Soci. Il proprietario è tenuto a tenere la propria imbarcazione in buono stato di manutenzione e aspetto decoroso. Il Consiglio Direttivo potrà revocare l'assegnazione del posto a imbarcazioni lasciate in evidente stato di abbandono e/o in condizioni che possono comprometterne la sicurezza all'ormeggio.

2. Lo schema con l'indicazione dei posti assegnati viene regolarmente aggiornato è custodito presso la Segreteria.

Per esigenze organizzative e funzionali ad una miglior fruibilità degli ormeggi il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare i posti d'ormeggio.

Non sono consentiti spostamenti autonomi, anche in presenza di accordo fra i Soci, se non preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

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Articolo 6

Norme d'uso della Base

1. Le imbarcazioni dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative alla navigazione da diporto ed essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione ed in stazionamento. Le imbarcazioni che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, non rispondano a tali requisiti, potranno essere allontanate dalla Base Nautica;

2. Una copia delle chiavi di accesso all'imbarcazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Base Nautica;

3. E' vietato, salvo i casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore nello specchio acqueo della base Nautica;

4. Le imbarcazioni, provviste di parabordi idonei ed in numero sufficiente, dovranno sempre essere ormeggiate a cura del Socio in massima sicurezza e

secondo le corrette norme dell'arte marinaresca, con cavi di proprietà del Socio stesso, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo responsabile. Il Socio assegnatario risponderà di eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla

rottura o allentamenti degli ormeggi.

5. I battellini di servizio delle imbarcazioni devono essere alati alle apposite gruette o rizzati sulla coperta delle imbarcazioni stesse. E' vietato depositarli sui pontili, anche temporaneamente. Inoltre, sui pontili, è vietato provvedere al lavaggio di stoviglie o altro, nonché all'igiene personale;

6. Nello specchio acqueo della Base Nautica, è vietato ogni tipo di evoluzione di

barche a vela, a motore e windsurf;

7. 8. La velocità massima consentita all'interno della Base Nautica è di tre nodi; Nell'eseguire tutte le manovre all'interno della Base Nautica ed in particolare quelle di attracco e di partenza, l'utente dovrà sempre attenersi alla massima prudenza e alle disposizioni sia scritte, affisse alla bacheca della Base, che verbali a cura del responsabile in loco;

9. Il Direttore della Base Nautica o il responsabile in loco, nel caso in cui ricorrano particolari condizioni meteo, per motivi di sicurezza, per lavori,

manutenzioni, manifestazioni sportive o simili, ha facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio;

10. Le imbarcazioni che attraccano nelle testate dei pontili per il rifornimento o per lo sbarco di passeggeri dovranno sostare soltanto il tempo strettamente necessario a dette operazioni;

11. La durata della sosta, per l'utenza non convenzionata, è calcolata per giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, dalle ore 12,00 alle ore 12,00; le frazioni di giorno sono calcolate per intero. La tariffa di ormeggio è comprensiva dei servizi di cui al comma 12.

12. E' prevista la fornitura dei seguenti servizi:

• Servizi generali: pulizia dei pontili e delle banchine, pulizia dello specchio acqueo, illuminazione dell'approdo.

• Servizi sussidiari: vigilanza e assistenza all'arrivo e alla partenza delle barche, fornitura di acqua potabile ed energia elettrica. I servizi di vigilanza ed assistenza saranno forniti negli orari lavorativi del personale addetto.

13. Al fine di evitare gli sprechi di acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di utilizzare le manichette solo se munite di un mezzo di chiusura. Inoltre non è

consentito lasciare le manichette dell'acqua allacciate alle colonnine. Esse dovranno essere utilizzate solo per il tempo necessario agli scopi previsti

(riempimento dei serbatoi, lavaggio dell'imbarcazione ecc.), in modo da consentire a tutti gli utenti di usufruire del servizio.

14. In ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità portuale il collegamento alla rete elettrica in banchina è consentito solo in presenza dell'utente e per il tempo necessario all'uso dei servizi di bordo.

15. In caso di versamento accidentale di idrocarburi nelle banchine o nello specchio acqueo, l'utente responsabile dovrà immediatamente eseguire a sue spese la pulizia delle superfici e strutture interessate, dandone comunicazione al Direttore della Base Nautica;

16. Tutte le imbarcazioni dei Soci, iscritte nei registri dell'Associazione, potranno

inalberare e fare uso del guidone sociale, a norma dell'art. 29 dello Statuto.

 

Articolo 7

Applicazione del Regolamento

1. Il Direttore della Base Nautica, nominato dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 dello Statuto Sociale, è responsabile del

buon funzionamento della base stessa e, in particolare, dell'applicazione del presente Regolamento.

2. I Soci che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento, ovvero abbiano dimostrato un comportamento incompatibile con le regole del vivere civile o con lo spirito dell'Associazione, su segnalazione del Direttore della Base Nautica, potranno essere sottoposti, a procedimento disciplinare a norma dell'articolo 13 dello Statuto.

3. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il Socio risponde a tutti gli effetti del comportamento dei propri familiari ed ospiti.

 

Articolo 8

Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio Direttivo in carica, qualora ne ravvisi la necessità, a norma dell'articolo 19 comma 5 dello Statuto Sociale, si riserva di apportare

modifiche o integrazioni al presente regolamento.

 

Articolo 9

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento saranno valide le decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo che provvederà a darne comunicazione ai Soci.

 

Articolo 10

Diffusione

Una copia informatica del presente Regolamento sarà inviata a ciascun Socio.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres nella seduta del 27 febbraio 2024, è immediatamente esecutivo.

 

 

Il Presidente

Franco Depaolini

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