via Lungomare Levante
07040 Stintino SS, Italia


(+39) 079 523519
Benvenuti al
CIRCOLO NAUTICO TORRES

"A.S.D. CIRCOLO NAUTICO TORRES A.P.S."
STATUTO SOCIALE
Articolo 1
Denominazione e Sede
1. E' corrente in Stintino, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve A.S.D., denominata “A.S.D. CIRCOLO NAUTICO TORRES A.P.S.”, chiamata nel seguito del presente Statuto, "Associazione".
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica” o “A.S.D.” e della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o "A.P.S.".
3. L’associazione ha Sede sociale e sede nautica in Stintino (Sassari), lungomare Levante e potrà comprendere altre sedi nautiche nel tratto di costa del Golfo dell’Asinara.
4. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.) ed accetta le normative e le direttive del C.O.N.I. oltreché della stessa F.I.V., e può aderire ad altre Associazioni nazionali a carattere nautico e sportivo e affiliarsi ad altre Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.
5. L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l'aggiorna- mento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
Articolo 2
Colori dell’Associazione
1. I colori dell’Associazione sono il bianco, il rosso e l’azzurro disposti sul guido- ne sociale a rappresentare fascia azzurra e rossa, con rosso in alto, orizzontalmente al centro di campo bianco per tutta la lunghezza e figura di ancora all’angolo superiore del lato di inferitura.
Articolo 3
Finalità
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 36/2021. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica come previsto dall’art. 7.1 lettera b) D. Lgs. 36/2021 e quale attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 lett. t) del D. Lgs 117/2017. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psi- co-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni attività sportiva, agonistica, amatoriale, ricreativa, didattica, scientifica e di formazione idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina, degli sport nautici in generale e di ogni altra attività sportiva. Ha lo scopo, inoltre, di promuovere lo studio e la divulgazione della cultura marinara mediterranea, e in particolare il recupero, la salvaguardia ed il restauro conservativo delle imbarcazioni tradizionali armate a Vela Latina, organizzando attività sociali ad esse dedicate.
3. Nei limiti previsti dall’art. 9 D. Lgs. 36/2021, dall'art.6 del D. Lgs 117/2017 e dalla normativa e decreti di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali, a mero titolo di esempio:
a. promozione dell'attività sociale con i mezzi ritenuti idonei;
b. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
c. supporto all'attività di diporto nautico dei soci.
d. l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
4. L'Associazione può inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso deve osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.
5. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano, alle disposizioni del terzo settore, alle disposizioni del D. Lgs 117/2017, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente; s’impegna inoltre ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, del CIP o della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
7. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Sta- tuto e dei Regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell’attività velica.
8. L'Associazione si impegna ad attuare, seguendo le linee guida della Federazione, le disposizioni del CONI e del CIP a presidio della lotta alla violenza di gene- re, ai sensi dell'art 16 D. Lgs. 39/2021.
9. L'Associazione s’impegna infine a garantire nei modi previsti dalla Federazione il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.
Articolo 4
Anno sociale
1. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 5
Composizione dell’Associazione
1. L'A.S.D. Circolo Nautico Torres A.P.S. è costituita dai Soci suddivisi nelle seguenti categorie:
a. Soci Onorari: persone che abbiano contribuito o possono influire in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell'Associazione e degli Sport nautici.
b. Soci Benemeriti: Soci fondatori e sostenitori che hanno acquisito particolari benemerenze sociali e sportive verso il Sodalizio. Tale qualifica può essere attribuita anche a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione per almeno tre quadrienni consecutivi.
c. Soci Fondatori: Soci che fanno parte dell'Associazione ininterrottamente da almeno venti anni.
d. Soci Sostenitori: Soci che fanno parte dell'Associazione da almeno due anni e che, se accettati dal Consiglio Direttivo e in regola con la quota di ammissione integrativa e con le quote sociali, possono ottenere l'assegnazione di un ormeggio stabile nella sede nautica.
e. Soci Ordinari: Soci in regola col versamento delle quote di iscrizione e associative; possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto e ricoprire cariche sociali.
f. Soci juniores: i giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni;
g. Soci cadetti: i giovani di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.
2. I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono nominati dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
3. I Soci juniores e cadetti, al compimento della maggiore età passano alla categoria dei Soci Ordinari, previo pagamento della tassa di ammissione integrativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Tutti i Soci maggiorenni partecipano all’Assemblea, hanno diritto di voto e possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.
5.I soci minorenni esercitano il diritto di partecipare all'Assemblea ed il diritto di voto tramite un genitore o il titolare della responsabilità genitoriale.
6. Tutti i soci sono tenuti a comunicare all'Associazione il proprio recapito tele- fonico e un indirizzo e-mail o pec, tramite il quale ricevere le comunicazioni ufficiali e le convocazioni dell'Assemblea e confermarne la ricezione.
7. I Soci Benemeriti, Fondatori, Sostenitori e Ordinari potranno, inoltre, invitare temporaneamente eventuali loro ospiti presso la Sede dell'Associazione.
8. Non potranno essere invitate persone escluse temporaneamente o definitiva- mente dall'Associazione.
9. I familiari conviventi ed i figli dei Soci possono frequentare la Sede Sociale ed usufruire dei servizi sociali.
Articolo 6
Ospiti
-
Sono ospiti i Soci di altri Circoli Nautici riconosciuti. Sono parimenti ospiti coloro che, presentati da un Socio, desiderano frequentare temporaneamente l'Associazione.
Articolo 7
Norme per l’ammissione a Socio
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Per essere ammesso a far parte dell’Associazione l’aspirante dovrà presentare domanda recante la firma di due soci presentatori, ciascuno dei quali non può sottoscrivere più di una richiesta all'anno. I soci presentatori dovranno quindi relazionare presso il Consiglio Direttivo in merito all'aspirante nuovo socio ed alle sue motivazioni.
3. Con la presentazione della domanda il candidato si impegna ad uniformarsi allo Statuto Sociale ed al Regolamento interno.
4. Le domande di ammissione rimarranno esposte per almeno dieci giorni all’Albo sociale per dar modo ai Soci di fare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo le cui decisioni sono segrete ed insindacabili.
Articolo 8
Quota di ammissione e canoni sociali
-
La quota di ammissione e canoni sociali sono fissati dall’Assemblea generale e risultano dal prospetto apposto all’Albo sociale.
Articolo 9
Decorrenza della qualifica di Socio – dimissioni
1. La qualità di Socio decorre dall’inizio del mese in cui è ammesso a far parte dell'Associazione. Tale qualità si intende rinnovata, di anno in anno, se entro il 30 novembre il Socio non dichiari per iscritto di voler cessare di far parte dell’Associazione.
2. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasfeimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
Articolo 10
Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto di:
1. frequentare le sedi sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento interno;
2. usufruire, in base alle condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, delle imbarcazioni sociali ed eventuali attrezzature;
3. vestire l’uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali;
4. tenere, alle condizioni stabilite dal Regolamento interno e alle tariffe stabilite dall’Assemblea Generale, le proprie imbarcazioni negli specchi d’acqua o sugli spazi a terra riservati all'Associazione;
5. partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
6. essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci minorenni;
7. iscrivere la propria imbarcazione nel Registro dell'Associazione e battere il guidone sociale;
8. ricevere le pubblicazioni sociali e quelle pubblicazioni che il Consiglio Direttivo destina ai Soci.
Articolo 11
Pagamento dei contributi sociali
1. I Soci sono tenuti a corrispondere le quote sociali annuali entro il 31 marzo e le eventuali quote di ormeggio delle proprie imbarcazioni presenti presso la base nautica, entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento.
2. In caso di ritardato pagamento i Soci non potranno frequentare la Sede e perderanno il diritto di ormeggiare le imbarcazioni negli specchi d’acqua riservati all'Associazione, perdendo tutti i loro diritti fino a che non avranno corrisposto le quote dovute, maggiorate delle spese di esazione.
Articolo 12
Soci morosi
Al termine di ogni semestre i Soci che, anche solo in parte, non avranno provveduto al pagamento dei contributi sociali, previo avviso mediante lettera raccomandata o PEC da parte del Consiglio Direttivo, saranno radiati dall’Albo dei Soci, salvo sempre il diritto da parte dell'Associazione di chiedere giudizialmente le quote dovute.
2. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di usare una tolleranza maggiore verso coloro che, per essere in viaggio o per altro plausibile motivo, non potessero osservare i termini prescritti.
3. Il Socio espulso per morosità non potrà essere riproposto se non avrà versato tutte le quote arretrate e quelle che fossero rimaste insolute fino al termine dell’anno in cui si verificò la cancellazione dall’Albo Sociale.
4. I Soci che abbiano receduto o siano stati espulsi non hanno alcun diritto a rimborsi di quote, fatto salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento della base nautica.
Articolo 13
Provvedimenti disciplinari ed espulsioni
1. Eventuali trasgressioni allo Statuto ed al Regolamento interno provocheranno provvedimenti disciplinari a carico dei Soci a seconda della gravità, della mancanza o dell’infrazione commessa.
2. Per deliberazione del Consiglio Direttivo il Socio sarà espulso quando compromettesse in qualsiasi modo il nome dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres, o ne traesse illeciti utili, ovvero abbia reiteratamente manifestato comportamenti incompatibili con le regole del vivere civile o con lo spirito dell’Associazione.
3. Il Socio colpito da provvedimento di espulsione potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui convocazione potrà richiedersi entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento; le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno definitive ed inappellabili e comunicate al Consiglio Direttivo e all’interessato a mezzo lettera raccomandata o PEC.
Articolo 14
Amministrazione
1. L'associazione è rappresentata legalmente dal Presidente ed è amministrata dal Consiglio Direttivo, con l'approvazione dell'Assemblea ove necessario.
Articolo 15
Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
1. l’Assemblea generale dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Probiviri.
Articolo 16
Assemblea generale ordinaria
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione gli associati da almeno tre mesi in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. L'Assemblea generale ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente ogni anno entro il mese di aprile per la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, per l’approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto consuntivo, per l’elezione, ogni quadriennio, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e per discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
3. Inoltre, sono di competenza dell’Assemblea generale:
a) l’acquisto di beni ed ogni contratto oneroso per l'Associazione il cui valore ecceda l’importo di competenza del Consiglio Direttivo, come precisato al successi- vo articolo 19, punto 6;
b) l’emissione di obbligazioni;
c) le modifiche dello Statuto;
d) la nomina dei Soci onorari e benemeriti;
e) la deliberazione dell’ammontare delle quote e degli oneri sociali;
f) ogni altro atto dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre alle deliberazioni di tutti i Soci;
g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
i) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
j) ogni altro oggetto previsto dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Trascorse ventiquattrore dalla prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le votazioni, in caso di elezioni o di argomenti che riguardino i Soci, dovranno essere a scrutinio segreto.
7. Per le deliberazioni di cui al comma 3, lettera c del presente articolo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti.
8. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di due soci.
9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente Vicario.
10. L’invito all’Assemblea deve essere comunicato ad ogni Socio almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, per iscritto ed unitamente all’ordine del giorno, nonché affisso all’albo dell’Associazione.
11. In casi particolari il Consiglio Direttivo può decidere di far svolgere la riunione dell'assemblea e l'espressione del voto in modalità telematica, purché' sia possibile verificare l’identità degli associati che partecipano e votano.
Articolo 17
Assemblea Generale Straordinaria
1. L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata quando lo richieda il Consiglio Direttivo per trattare argomenti importanti ed urgenti.
2. Deve altresì essere convocata quando lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti, o almeno il 25 per cento dei Soci iscritti che ne faccia motivata domanda.
3. L’Assemblea generale straordinaria è validamente costituita e delibera con le medesime maggioranze dell’Assemblea generale ordinaria.
Articolo 18
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti dall'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno vicario, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore della sede nautica, il Presidente della commissione sportiva, la cui carica è cumulabile con una delle altre.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora un componente, per qualsiasi motivo, debba essere sostituito, verrà nominato il primo dei non eletti all'ultima elezione o, in assenza, verrà indetta una nuova elezione valida fino al termine del quadriennio.
4. Le deliberazioni del Consiglio saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 19
Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) amministrare l'Associazione;
2) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
3) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
4) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
5) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
6) provvedere per le spese previste in bilancio; per le spese non previste in bilancio è facoltà del Consiglio Direttivo disporre fino all’importo annuale massimo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
7) disporre dell’utilizzo delle somme accantonate per interventi straordinari ed indifferibili in relazione ad eventi eccezionali per i quali è necessario un intervento d’urgenza. L’utilizzo di tali somme dovrà essere portato a ratifica dell’Assemblea dei Soci;
8) proporre i Soci benemeriti e i Soci onorari;
9) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci
Articolo 20​​
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne coordina le attività, presiede le riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è responsabile nei confronti di tutte le Federazioni Sportive cui è affiliata, nonché del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Articolo 21
Vicepresidenti​
1. I vicepresidenti coadiuvano l’attività del Presidente e lo rappresentano senza facoltà di impegno in caso di impedimento temporaneo, salvo specifica delega.
2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento prolungato per cause di lavoro o di salute.
Articolo 22
Segretario​
1. Oltre alle funzioni e incarichi conferitigli dal Consiglio Direttivo, il Segretario predispone i verbali e le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci, dandone esecuzione e curandone la conservazione.
Articolo 23
Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili dell’Associazione riferendone periodicamente al Consiglio Direttivo.
2. Oltre alle funzioni conferite dal Consiglio Direttivo, il Tesoriere predispone i progetti del bilancio di previsione e del conto consuntivo per le successive approvazioni degli Organi competenti.
3. La sua relazione integra quella del Presidente all’Assemblea dei soci.
Articolo 24
Direttore della Sede Nautica
1. Il Direttore della Sede Nautica è responsabile del regolare funzionamento della stessa secondo i compiti fissati nel Regolamento della Base Nautica.
Articolo 25
Presidente della Commissione Sportiva
1. Il Presidente della Commissione sportiva propone il calendario delle manifestazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo.
2. Coordina le attività sportive svolte dall'Associazione.
3. Potranno essere nominati a far parte di detta Commissione anche Soci esterni al Consiglio Direttivo.
Articolo 26
Coordinatore dell'attività giovanile
1. All’interno del Consiglio Direttivo può essere nominato un coordinatore per lo svolgimento dell’attività velica giovanile e della scuola di vela, responsabile nei riguardi del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
2. Egli propone il calendario delle manifestazioni relative e della scuola di vela e le coordina, coadiuvato dai Soci, anche esterni al Consiglio, e da istruttori federali.
3. E’ inoltre responsabile dei materiali e delle imbarcazioni sociali acquisite dal- l'Associazione per l’attività giovanile e per la scuola di vela.
Articolo 27
Collegio dei Revisori dei Conti
1. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti fra i Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo ed eletti dall’Assemblea generale in numero di tre effettivi ed uno supplente, che subentrerà ad uno degli effettivi in caso di deca- dimento dalle funzioni che è chiamato a compiere. Almeno uno degli effettivi de- ve essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 c.c.
2. I Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Non possono essere in relazione di parentela o affinità con membri del Consiglio Direttivo. Essi costituiscono un Collegio la cui presidenza è affidata al Revisore che sarà eletto fra i tre Revisori effettivi.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione; verifica inoltre l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.
Articolo 28
Collegio dei Probiviri
1. I componenti del Collegio dei Probiviri sono scelti fra i Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e sono eletti dall’Assemblea generale in numero di tre effettivi ed uno supplente. I Probiviri devono essere persone di specchiata e provata probità e debbono aver compiuto il 35° anno di età.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge, tra i suoi membri effettivi, un Presidente.
3. Il Collegio resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
4. Al Collegio dei Probiviri possono fare ricorso tutti coloro che, colpiti da provvedimento di espulsione o ritiro del guidone sociale, intendano appellarsi ad un consesso superiore.
5. Il Collegio dei Probiviri può essere altresì convocato per dirimere qualunque questione sorgente in seno all'Associazione, quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno ricorrervi.
6. Il Collegio dei Probiviri può altresì essere invitato ad intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario e quando i Probiviri stessi intendano, collegialmente, accettare l’invito dopo aver preso conoscenza degli argomenti che, nella seduta, saranno oggetto di discussione. In tali casi i Probiviri partecipanti hanno diritto a voto deliberativo.
Articolo 29
Naviglio da diporto e Guidone sociale
1. Perché una unità da diporto possa essere iscritta nei Registri dell'A.S.D. Circo- lo Nautico Torres è necessario che il proprietario sia Socio dell'Associazione e che nella domanda di iscrizione fornisca tutti i dati relativi all’imbarcazione.
2. Il Socio proprietario dell’imbarcazione iscritta può inalberare e far uso del guidone sociale, attenendosi a tutte le norme nazionali ed internazionali in materia.
3. In caso di proprietà multipla della stessa imbarcazione dovrà essere designato
uno dei proprietari, quale rappresentante responsabile nei rapporti con l'Associazione.
4. Il Socio che cede a qualsiasi titolo la propria unità da diporto è tenuto a darne avviso al Consiglio Direttivo.
5. Il Guidone distintivo dell'Associazione ha i colori indicati al precedente artico- lo 2. Il Presidente ha uno speciale distintivo costituito da una bandiera quadra con i colori dell’Associazione, portante tre stelle azzurre a cinque punte in ognuno degli angoli non occupati dalla figura d’ancora; i Vice-Presidenti hanno una bandiera uguale alla precedente con una sola stella all’angolo opposto alla figura d’ancora.
6. Il guidone sociale dovrà essere rifiutato o ritirato, su proposta del Consiglio Direttivo, e dietro decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri allorché il socio proprietario di imbarcazione da diporto non adempia alle disposizioni del presente Statuto o abusi delle concessioni o facilitazioni comunque accordate alle imbarcazioni da diporto regolarmente iscritte all'Associazione.
Articolo 30
Patrimonio
1. Tutti i beni mobili ed immobili dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres (imbarcazioni, pontili, attrezzature, sede nautica e sociale), compresi quelli acquistati con il concorso dei soci sono di proprietà dell'Associazione.
2. Concorrono a costituire il patrimonio contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati, nonché i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
3. Qualunque atto giuridico che si riferisca ai beni patrimoniali (alienazione totale o parziale, accrescimento, ipoteca, cessioni in genere ed in affitto, etc.) deve essere fatto nel nome generico dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres dal Presidente e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.
4. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
5. L’associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
Articolo 31
Durata e Scioglimento
1. La durata dell’Associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. 4. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h) D. Lgs. 36/2021.
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Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesi- mi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV. Articolo 33 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le di- sposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l’Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
F.to ALESSANDRO ADRIANO SALVATORE ARRU
F.to ALBERTO PISANO Notaio
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